Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.

Questa sezione raccoglie decisioni rese da diverse giurisdizioni, nazionali, europee e internazionali, sulle tematiche del biodiritto.
La Corte di Giustizia ha stabilito che l’obesità può essere considerata un handicap, secondo la nozione della direttiva 2000/78/CE, sul divieto di discriminazioni fondate sulla disabilità.
La Corte di Giustizia ha stabilito che l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, «deve essere interpretato nel senso che un ovulo umano non fecondato il quale, attraverso la partenogenesi, sia stato indotto a dividersi e a svilupparsi, non costituisce un «embrione umano», ai sensi della suddetta disposizione, qualora, alla luce delle attuali conoscenze della scienza, esso sia privo, in quanto tale, della capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare».
In una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione di un allegato della direttiva d’attuazione della direttiva sui requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il criterio di esclusione permanente dalla donazione di sangue in base al comportamento sessuale comprende anche l’ipotesi in cui uno Stato membro preveda una controindicazione permanente alla donazione di sangue per gli uomini omosessuali, purché siano soddisfatte alcune condizioni mediche e scientifiche.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ammesso, mediante la sentenza pubblicata il 21 giugno 2017, causa C-621/15, la possibilità di considerare validi alcuni elementi di fatto, qualora sufficientemente gravi, precisi e concordanti, nell’accertamento del nesso di causalità fra il difetto di un vaccino e una malattia sviluppata in seguito alla somministrazione, nonostante la ricerca medica non si sia pronunciata né favorevolmente né sfavorevolmente a riguardo.
In un procedimento avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 22, par. 2, del regolamento 1408/71, la Corte di Giustizia ha affermato che la previa autorizzazione necessaria per ottenere il rimborso di spese mediche sostenute all’estero non possa essere negata qualora le cure mediche non possano essere ottenute nello Stato membro di residenza entro un termine ragionevole a causa della mancanza di farmaci e materiali medici di prima necessità.
L'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia per non aver imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, venendo così meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
La Corte di Giustizia (Terza sezione) condanna la Repubblica di Polonia per aver trasposto nel proprio ordinamento le direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE in modo incompleto, escludendo dall’applicazione della normativa nazionale di trasposizione le cellule riproduttive, i tessuti fetali e i tessuti embrionali.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato irricevibili le questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Padova, nell’ambito di una controversia fra un’infermiera, D.M., e l’Azienda Ospedale-Università di Padova, che ha sospeso la lavoratrice dalle sue funzioni, senza diritto di retribuzione, a causa dell’inadempimento dell’obbligo nazionale di vaccinazione di cui all’art. 4 del d.l. 44/2021.
Il ricorso, avente ad oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale, verte sull’interpretazione degli articoli 2, lett. e) e f), 15, 18, 20 (3), 28 e 29 della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
Nella domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 26-bis della direttiva 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, la Corte di Giustizia ha deciso che la messa in coltura di OGM non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione, quando il loro impiego e commercializzazione sono autorizzati dal Regolamento (CE) n. 1829/2003.